mercoledì 13 dicembre 2017

I servizi di investimento

Per servizi di investimento si intendono tutte quelle attività prestate da determinati soggetti, autorizzati, mediante le quali si possono impiegare, sotto varie forme, i propri risparmi in prodotti e strumenti finanziarie. E data la complessità della materia, nonché l’importanza del risparmio sancita, in primis, dalla Costituzione, il nostro ordinamento dedica all’argomento una particolare e minuziosa attenzione, arrivando a disciplinare nel dettaglio i servizi di investimento e i soggetti autorizzati a prestarli.
I servizi e le attività di investimento individuati dal TUF in linea con quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria 2004/39 (cd. MIFID) sono:

a) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
b) negoziazione per conto proprio;
c) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;
d) ricezione e trasmissione di ordini;
e) sottoscrizione e/o collocamento con o senza assunzione a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
f) gestione di portafogli;
g) consulenza in materia di investimenti.

Essi hanno tutti ad oggetto strumenti finanziari, vale a dire quegli strumenti attraverso i quali è possibile effettuare investimenti di natura finanziaria (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, etc.). 



I soggetti che possono prestare servizi di investimento devono esse dotati di una specifica autorizzazione rilasciata, secondo i casi specifici e per quanto concerne le entità di diritto italiano, dalla Consob o dalla Banca d'Italia.

L’autorizzazione può essere rilasciata a:

- società di intermediazione mobiliare italiane (SIM), che possono essere autorizzate dalla Consob ad offrire tutti i servizi di investimento;
- banche italiane, che possono essere autorizzate dalla Banca d'Italia ad offrire tutti i servizi di investimento;
- società di gestione del risparmio (SGR). Queste possono essere autorizzate dalla Banca d'Italia all'esercizio dell'attività di gestione di portafogli e di quella di consulenza e di commercializzazione di fondi comuni o sicav;
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del Testo unico bancario tenuto dalla Banca d'Italia. Essi possono essere autorizzati alla negoziazione per conto proprio e all'esecuzione degli ordini dei clienti (limitatamente agli strumenti finanziari derivati), nonché al servizio di sottoscrizione o collocamento;
- banche di Paesi comunitari. Possono offrire in Italia i servizi per i quali sono state autorizzate dall'autorità di vigilanza del Paese d'origine;
- imprese di investimento di Paesi comunitari: Anche queste, come le precedenti, possono offrire in Italia i servizi per i quali sono state autorizzate dall'autorità di vigilanza del Paese d'origine;
- imprese di investimento extra-comunitarie. Possono essere autorizzate dalla Consob ad offrire in Italia tutti i servizi di investimento;
- banche extra-comunitarie. Possono essere autorizzate dalla Banca d'Italia ad offrire in Italia tutti i servizi di investimento;
- agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Essi possono svolgere l'attività di esecuzione di ordini, collocamento, gestione di portafogli, ricezione e trasmissione di ordini e consulenza.

L’istituto dell’autorizzazione consente di verificare la sussistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità e solidità finanziaria e sottopone i soggetti autorizzati ad un regime di vigilanza continua: prima di investire l'intermediario deve infatti dichiarare di essere in possesso dell'autorizzazione e indicare l'autorità (e il relativo recapito) che l'ha rilasciata.

L’albo delle imprese di investimento italiane (SIM), di quelle comunitarie e di quelle extra-comunitarie è consultabile sul sito internet della Consob: .chiunque può quindi verificare se l'intermediario con cui è entrato, o sta entrando, in contatto è autorizzato e a quali servizi.
Pari verifica può essere effettuata presso la Banca d'Italia per i soggetti bancari.

Essendo i servizi e le attività di investimento disciplinati dalla normativa comunitaria, un’impresa di investimento o una banca può operare in altri Paesi sia direttamente, in libera prestazione di servizi, o con succursale. Nel primo caso opera materialmente dal proprio Paese di origine attraverso strumenti di comunicazione a distanza, nel secondo stabilisce una succursale nel Paese in cui offre i propri servizi.
Per il risparmiatore cambia poco se si avvale di un intermediario residente in un territorio della Comunità europea piuttosto che in un altro, poiché i livelli di tutela sono sempre quelli fissati dalla normativa comunitaria. Cambiano tuttavia alcuni aspetti riguardanti le competenze degli organi di vigilanza e l’esercizio di taluni diritti del consumatore.
L'autorità di vigilanza che controlla l'intermediario è, infatti, quella del Paese di origine dell’intermediario se questo opera in libera prestazione di servizi, mentre è quella del Paese ospitante in caso di utilizzo di filiale per quanto riguarda il compito di vigilare sulle regole di condotta, riimanendo in capo all'autorità del Paese di origine il compito di vigilare sulla sana e prudente gestione dell'intermediario (vale a dire, sulla sua stabilità patrimoniale).
In caso di controversie, inoltre, al risparmiatore potrebbe toccare dover rivolgersi ad organi giurisdizionali o di risoluzione stragiudiziale delle controversie stranieri: per individuare l'organismo di risoluzione stragiudiziale competente, l’investitore può comunque rivolgersi all'organismo del proprio Paese (in Italia, attualmente, la Camera di Conciliazione e Arbitrato).

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