sabato 9 maggio 2015

Le obbligazioni convertibili: trasformarsi da creditore a socio

Le obbligazioni convertibili in azioni conferiscono al possessore il diritto, a determinate scadenze, di trasformare i propri titoli in azioni (art. 2420 bis e ter c.c.).
Egli potrà dunque decidere, entro una certa data o in un determinato periodo futuro, se assumere lo status di socio o aspettare la scadenza del titolo e, di conseguenza, la restituzione del credito.
Per consentire a coloro che li possiedono di sottoscrivere le azioni qualora desiderino esercitare il diritto in essi incorporato, la delibera da parte dell’assemblea straordinaria di emissione di titoli obbligazionari deve contestualmente stabilire un aumento di capitale sociale.


Elementi caratteristici delle obbligazioni convertibili sono:

  • la natura del titolo azionario ottenibile dalla conversione, il cosiddetto titolo di compendio. Questo di norma è rappresentato da azioni ordinarie, ma a volte anche da quelle di risparmio. Si parla di conversione di tipo “diretto” se il titolo di compendio è della stessa società che ha emesso il titolo obbligazionario convertibile. Se l’azione di compendio è emessa da altra società, si parla invece di conversione “indiretta”;
  • il rapporto di conversione, vale a dire il numero di azioni attribuite per ciascuna obbligazione convertita. Esso è fisso, nel senso che prescinde dal valore di mercato di un titolo e dell’altro al momento della conversione, e spesso è fissato pari ad uno;
  • il periodo di conversione, quegli intervalli di tempo cioè in cui il possessore dell’obbligazione ha la facoltà di convertirla in azioni. Nel mercato nostrano la conversione più frequente è quella “ad intervalli”, possibile per taluni determinati periodi dell’anno, e non per altri, per l’intera durata del titolo obbligazionario.

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