domenica 12 aprile 2015

Le quote di partecipazione: le azioni

Le azioni sono le quote di partecipazione dei soci nella società per azioni.
Caratteristiche tipiche delle azioni sono:
  • uguaglianza di valore e di diritto. Si possono tuttavia creare, con lo statuto e successive sue modifiche, particolari categorie di azioni dotate di diritti diversi, anche per quanto riguarda il rapporto con le perdite;
  • autonomia e indivisibilità. Ogni azione rappresenta l’unità minima di partecipazione al capitale sociale e l’unità di misura dei diritti sociali.
A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla quota di capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore al suo conferimento. Lo statuto può prevedere anche una diversa assegnazione delle azioni, ma in nessun caso il valore dei conferimenti può essere inferiore al capitale sociale (ed è vietato emettere azioni con voto plurimo).


Sulla base delle sue caratteristiche, il valore di un’azione può configurarsi come:
  • valore nominale, cioè la parte del capitale sociale rappresentata da ciascuna;
  • valore patrimoniale, il valore che si ottiene dividendo il patrimonio netto della società per il numero di azioni. E’ un valore che cambia con il tempo secondo le vicende economiche della società ed è accertato annualmente con il bilancio d’esercizio;
  • valore di mercato, il prezzo di scambio delle azioni, se quotate, che risulta dai listini ufficiali di borsa ogni giorno. E’ un valore che spesso non coincide con il precedente in quanto risente delle prospettive economiche future della (e sulla) società e di altre variabili, rumors compresi, legate all’andamento economico globale e del settore  interessato, al quadro politico nazionale ed internazionale, etc.


Ogni azione, abbiamo detto, costituisce una quota di partecipazione sociale ed attribuisce, di conseguenza, al suo titolare un insieme di diritti che di prassi si distinguono in:
  • diritti patrimoniali (economici), come quello al dividendo in caso di distribuzione degli utili netti o in sede di liquidazione delle società, al recesso (nei casi disciplinati da Codice Civile e TUF) e all’opzione per la sottoscrizione di azioni di nuova emissione (e di obbligazioni convertibili);
  • diritti amministrativi, nei quali rientrano tutti quelli legati al diritto di voto e alle varie impugnative ad esso correlate, oltre che il diritto all’opzione e al recesso per l’ampio profilo non strettamente economico.

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