venerdì 24 luglio 2015

Mercato Telematico della Obbligazioni (MOT): quotazione, i requisiti per gli emittenti


Il MOT è il mercato obbligazionario italiano.
Nato nel 1994 per agevolare l’accesso al mercato obbligazionario attraverso un sistema di negoziazione elettronico completamente automatizzato, il MOT è suddiviso in due segmenti, DomesticMOT ed EuroMOT, caratterizzati da due diversi sistemi di liquidazione: sul primo sono negoziati titoli di Stato italiani e altri titoli di debito liquidati attraverso Monte Titoli; sul secondo sono invece negoziati principalmente titoli di stato esteri, sovranazionali ed eurobond.
Le società o gli enti che fanno richiesta di quotazione delle proprie obbligazioni sul MOT devono aver pubblicato e depositato i bilanci, anche consolidati, relativi agli ultimi tre esercizi annuali, di cui almeno l’ultimo corredato da un giudizio della società di revisione. Se questa, come per il MTA, ha espresso un giudizio negativo o si è dichiarata impossibilitata ad esprimere un giudizio, Borsa Italiana non può disporre l’ammissione alla quotazione.
In via eccezionale e, solo nell'interesse dell'emittente e degli investitori, Borsa Italiana può accettare un numero inferiore di bilanci, ma gli investitori devono comunque poter disporre di tutte le informazioni necessarie per effettuare una corretta valutazione dell'emittente e delle obbligazioni oggetto di quotazione.
Gli emittenti di recente costituzione che non abbiano mai pubblicato e depositato un bilancio annuale devono produrre, in alternativo ai documenti in precedenza citati, il conto economico, il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale pro-forma accompagnati dalla relazione della società di revisione contenente il giudizio sulla “ragionevolezza” delle ipotesi di base che hanno guidato la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia preindicata e sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione degli stessi atti.
Quest'ultima procedura si applica anche agli emittenti che, nel corso dell'esercizio precedente a quello di presentazione della domanda di ammissione o successivamente, hanno apportato o subito modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale: in tal caso i dati pro-forma devono essere prodotti a completamento della documentazione richiesta di rito.
Se gli emittenti sono stati oggetto di valutazione da parte di un'agenzia di rating, il giudizio dovrà essere comunicato alla Borsa Italiana.
Se l'emissione è garantita da un soggetto terzo, per l’ammissione Borsa Italiana fa riferimento ai requisiti del garante.
Per quanto riguarda gli enti locali, sono previsti specifici requisiti sanciti dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana.
Il prestito deve essere di ammontare almeno pari a 15 milioni di Euro e il rimborso del capitale non può mai avvenire ad un prezzo inferiore al valore nominale. Borsa Italiana può tuttavia accettare un ammontare inferiore qualora ritenga che per l'obbligazione oggetto di domanda si formi un mercato sufficiente.

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